Trasporto animali

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Trasporto animali

 

TRASPORTO ANIMALI A BORDO DI VEICOLI A MOTORE:

L'art. 169 comma del Codice della Strada disciplina il trasporto di persone, animali e oggetti a bordo dei dei veicoli a motore.

Quanti animali domestici si possono trasportare a bordo dei veicoli a motore?

Nr.1 animale domestico: E' consentito il trasporto di nr. 1 animale domestico senza gabbia o apposito contenitore, anche se trasportato nel sedile anteriore, a condizioni che l'animale sia tranquillo e non rechi mai in alcun modo impedimento o pericolo alla guida. Non potrà, ad esempio, mai essere trasportato un animale domestico in braccio al conducente, anche se di piccole dimensioni o cucciolo. Se l'animale domestico, indipendentemente dalla razza, taglia o età, è soggetto ad agitarsi o a far venir meno i requisiti di sicurezza per la guida dovrà essere trasportato in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida diviso da rete od altro analogo sistema analogamente a quanto richiesto per il trasporto di più animali domestici. (art.169 comma 6°, 1 cpv. CDS)

Nr. 2 o più animali domestici: Solo ed esclusivamente in apposite gabbie o contenitori o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo indipendentemente dalla taglia, razza o età. (art.169 comma 6°, 2° cpv. CDS)

In tutti i veicoli il conducente deve avere sempre la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. (art. 169 comma 1° CDS)

La rete di divisione tra il vano posteriore ed il posto di guida o analogo sistema dovranno essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri se installati in modo permanente.(art. 169 comma 6°, ultimo cpv. CDS)

Il trasporto di uno o più animali non domestici, indipendentemente dalla loro taglia, razza o età, è vietato se non trasportati su appositi veicoli autorizzati.
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Ordinanza 12 dicembre 2006 

Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani

Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani - Ministero della salute - Ordinanza del 12 dicembre 2006 (G.U. 13/1/2007, n. 10) L'Ordinanza del 12 dicembre 2006 emessa dal Ministero della Salute disciplina una serie di obblighi, divieti e di disposizioni generali.

In particolare il comma 1°, lettera a) dell'art. 2 lascia la facoltà  ai proprietari e  detentori di cani di applicare nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico o il guinzaglio o la museruola, lasciando libera la scelta se applicare o l'uno o l'altro accessorio, rimandando l'obbligo di entrambi solo ad un elenco di razze definite a rischio di aggressività identificate in un elenco allegato alla citata ordinanza dove non figura il Cane da Lupo Cecoslovacco.

La successiva lettera b) impone invece l'obbligo sia del guinzaglio che della museruola a tutti i cani, quindi anche al Cane da Lupo Cecoslovacco, quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto indipendentemente se appartenenti o meno alle razze a rischio di aggressività di cui all'elenco menzionato per i quali vi è sempre l'obbligo sia del guinzaglio che della museruola indipendentemente che si trovino i luogo pubblico o aperto al pubblico o in locali aperti al pubblico o sui pubblici mezzi di trasporto.

Fanno eccezione quei cani che, non appartenenti alle razze a rischio di aggressività, sono utilizzati per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida. In questo caso non vi è obbligo ne di museruola ne di guinzaglio se appunto addestrati come cani guida e al  seguito di persone non udenti o non vedenti

Altre novità importanti dell'Ordinanza sono l'obbligo di stipulare una assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane solo per quelle razze definite a rischio di aggressività riportate nell'allegato elenco dove appunto non figura, come si è detto, il Cane da Lupo Cecoslovacco. (artt. 1 e 3)

Tra gli atti vietati imposti dall'art. 1 citiamo il divieto dell'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei cani, qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressivita', la sottoposizione di cani a doping, gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare il taglio della coda il taglio delle orecchie la recisione delle corde vocali.